Lo Statuto

Lo Statuto

Art 1 Ai sensi dell’art 14 e seguenti del Codice civile è costituita l’ Associazione denominata U.T.E.S. – UNIVERSITA’ DI TUTTE LE ETA’ del SEDEGLIANESE avente sede legale in via XXIV Maggio 8. Possono essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro. L’eventuale avanzo di gestione deve essere investito nelle attività istituzionali dell’associazione.

Art 2 L’Associazione opera nel settore dell’educazione permanente e più specificatamente persegue i seguenti scopi : a)svolgere attività educativa, sociale, partecipazione alla vita sociale attraverso la realizzazione di concrete iniziative; c) operare un confronto e una sintesi tra le culture precedenti a quella attuale.
L’Associazione può aderire ad associazioini analoghe nazionali ed internazionali, mantenendo però la propria autonomia e individualità.

Art 3 Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili così come indicato nell’inventario redatto dal Consiglio Direttivo e dagli eventuali contributi, lasciti, donazioni, dall’arredamento e attrezzature didattiche di proprietà nonché dal finanziamento derivante dalle quote associative

Art 4 L’Associazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di : quote associative, rendite patrimoniali, contributi di persone fisiche, giuridiche sia pubbliche che private, proventi derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni.

Art 5 L’Associazione è composta da:
a)Soci fondatori, b)Soci onorari, c)Soci ordinari, d) Soci sostenitori.
Sono soci fondatori i firmatari dell’atto costitutivo.
Sono soci onorari le persone, gli Enti e le Associazioni. La nomina a socio onorario sarà conferita dal Consiglio Direttivo.
Sono soci ordinari coloro che sono in regola con il versamento della quota sociale.
Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono materialmente al raggiungimento delle finalità dell’Associazione. Sarà cura del Consiglio Direttivo stabilire il limite minimo del contributo dovuto per ottenere la qualifica di socio sostenitore.

Art 6 L’adesione all’ Associazione comporta , per il socio maggiore di età il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione del rendiconto economico, per le modifiche statutarie e per le nomine degli organi direttivi. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso. La qualità di socio cessa per mancato pagamento della quota sociale, per dimissioni volontarie e comportamento contrastante con gli scopi statutari.
La quota o il contributo associativo non è trasmissibile per atto tra vivi ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è prevista la rivalutabilità della stessa.

Art 7 Sono organi dell’Associazione:
a)L’Assemblea dei Soci; b) Il Consiglio Direttivo¸c) Il Presidente; d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art 8 L’Assemblea generale dei soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci entro il mese antecedente alla data di convocazione dell’Assemblea stessa.
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico. L’ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta motivata da almeno un terzo degli associati.
La convocazione è fatta tramite avviso scritto contenente la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, da spedirsi ai soci almeno 10 ( dieci ) giorni prima della riunione. L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia.

Art 9 L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci; mancando tale numero , l’Assemblea si intende convocata lo stesso giorno in seconda convocazione un’ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e di nomina alle cariche sociali.
Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.
Spetta all’Assemblea:
approvare il bilancio consuntivo e preventivo, approvare la relazione morale del Presidente, eleggere il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti, deliberare sull’orientamento generale dell’attività sociale, modificare lo statuto, deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.
Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti dei presenti sulla base dell’art 2532 del C.C. La votazione può essere fatta per alzata di mano, salvo altra forma stabilita dal Presidente. Le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci avvengono con voto segreto. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voto sarà eletto il più anziano.

Art 10 Per la modifica dello statuto e per la delibera di scioglimento o messa in liquidazione dell’Associazione è necessaria la presenza di almeno due terzi (2/3) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

Art 11 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri, è eletto dall’Assemblea dei Soci e rimane in carica 3 (tre) anni. I suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell’Assemblea dei Soci. I Consiglieri nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario – Tesoriere, che durano in carica per la durata del Consiglio. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno tre consiglieri. Delibera alla presenza della maggioranza dei membri e le decisioni vengono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è preponderante.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare i propri poteri ad uno o più Consiglieri, può inoltre:
promuovere l’attività dell’Associazione;
deliberare sull’ammissione e sull’esclusione dei soci;
deliberare un regolamento interno per il corretto funzionamento dell’Associazione in tutte le sue attività;
approvare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
proporre modifiche statutarie.
Tutti i membri del Consiglio Direttivo, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.
Il consigliere che non partecipa a tre consigli consecutivi, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario

Art 12 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, presiede il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea generale dei Soci facendone eseguire le deliberazioni.
Spetta al Presidente :
determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea Generale dei Soci;
sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statutari dell’Associazione.
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Art 13 Il Vicepresidente ha i compiti a lui delegati dal Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento.

Art 14 Il Segretario coadiuva il Presidente nelle funzioni direttive e amministrative, cura la corrispondenza, redige i verbali del consiglio e dell’Assemblea e li sigla, provvede a conservare l’archivio storico dell’Associazione.

Art 15 Il Segretario – tesoriere controlla la gestione economica dell’Associazione secondo i criteri fissati dal Consiglio Direttivo e fornisce tutti gli elementi per l’elaborazione dei preventivi delle spese e dei bilanci consuntivi.

Art 16 Il Direttore dell’attività didattica provvede a coordinare lo svolgimento dei corsi di studio e propone al Consiglio Direttivo ogni iniziativa relativa allo svolgimento dei corsi.

Art 17 L’anno sociale accademico decorre dal 15 ( quindici ) settembre di ogni anno.

Art 18 L’esercizio finanziario si chiude al 31 ( trentuno ) dicembre di ogni anno. Entro il 31 di gennaio successivo vengono predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo dell’esercizio seguente.

Art 19 Il collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi, anche non soci. Esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti dall’Associazione, accertando la regolarità delle scritture contabili, esamina il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, accerta almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa.
Il collegio dei Revisori dei conti resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art 20 ALL’assemblea è fatto divieto di distribuire agli associati, ancheim modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita che all’atto di scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento dell’Associazione, che viene deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole dei due terzi dei soci, il patrimonio residuo deve essere devoluto al Comune ( o ad associazioni aventi finalità analoghe )con fini di utilità sociale, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art 21 Per quanto qui non contemplato, valgono le norme e le vigenti disposizioni delle leggi in materia.
Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea del 28 novembre 2009 regolarmente convocata e costituita in Sedegliano.